Misure di contenimento in Italia
1. Quali sono le misure previste in Italia?
lI Governo ha emanato con il Dpcm 22 marzo 2020 nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.
Le disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le stesse disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle del Dpcm 11 marzo nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Tra le nuove misure adottata anche l’ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
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- News ordinanza 22 marzo 2020
- News ordinanza 20 marzo 2020
- News sul decreto 11 marzo 2020
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2. Quali negozi e servizi sono aperti?
Le disposizioni del Dpcm 11 marzo 2020, prevedono ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l’emergenza coronavirus. Il termine delle misure restrittive, fissato per il 25 marzo, è stato prorogato al 3 aprile dal nuovo Dpcm 22 marzo 2020.
Il Dpcm 11 marzo 2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di prima necessità.
Ecco l’elenco degli esercizi aperti:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
- consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
3. Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani?
Tutta l’Italia è diventata zona protetta con il dpcm sottoscritto la sera del 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che ha esteso le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus a tutto il territorio nazionale. Il nuovo provvedimento entra in vigore a partire dal 10 marzo e avrà efficacia fino al 3 aprile. Tra le principali novità: limita gli spostamenti delle persone, blocca le manifestazioni sportive, sospende in tutto il Paese l’attività didattica nelle scuole e nelle università fino al 3 aprile.
Con la nuova ordinanza 22 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, dal 22 marzo è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
A tutti i cittadini è richiesto di:
- uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del Ministro dell’Interno ai Prefetti e scarica il modulo di autocertificazione
- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta
- le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario devono:
- mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione
- divieto di contatti sociali
- divieto di spostamenti e viaggi
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- in questa situazione l’operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale e, se necessaria certificazione ai fini INPS per assenza da lavoro, rilascia una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro e al medico in cui dichiara che, per motivi di sanità pubblica, la persona è posta in quarantena, specificando data di inizio e fine.
- in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
- indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della sorveglianza sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
Rispetta inoltre queste semplici raccomandazioni per la prevenzione.
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